Come specificato dal Decreto Ministeriale 16/02/2016, il Conto Termico 2.0 incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica di edifici esistenti o parti di essi, singole unità immobiliari esistenti e per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Spesso si tende a fare confusione con gli interventi incentivati dalle Detrazioni Fiscali per il risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”), pertanto è bene precisare che, per quanto riguarda i soggetti privati, il Conto Termico 2.0 incentiva solo i seguenti interventi specifici:
- Intervento 2.A: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas
- Intervento 2.B: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a biomassa e gasolio con nuovi generatori di calore alimentati da biomassa
- Intervento 2.C: Installazione di pannelli solari termici
- Intervento 2.D: Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
- Intervento 2.E: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore
Riguardo l’elenco sopra riportato è fondamentale fare alcune precisazioni:
1. Interventi di riqualificazione energetica che non rientrano tra quelli elencati NON sono incentivabili dal Conto Termico 2.0, ma potrebbero rientrare tra quelli incentivati dalle Detrazioni Fiscali. Ad esempio la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova a condensazione o la sostituzione degli infissi non sono interventi per i quali un privato possa richiedere l’incentivo Conto Termico, ma potrebbero avere i requisiti per portare in detrazione fiscale le relative spese.
2. Ad esclusione degli interventi di installazione di impianti solari termici si fa riferimento sempre alla “sostituzione” di impianti esistenti in quanto l’intervento deve prevedere necessariamente la rimozione di un generatore termico pre-esistente destinato ad alimentare le medesime utenze.
3. Il nuovo generatore deve possibilmente avere potenza termica tale da non superare la potenza del generatore rimosso maggiorata del 10%. Se viene superata questa soglia è necessario allegare alla richiesta di incentivo una asseverazione del tecnico abilitato che giustifichi l’incremento di potenza e dimostri il corretto dimensionamento dell’impianto. Per nuove stufe e termocamini di potenza non superiore a 15 kW l’asseverazione non è richiesta.
4. Se la potenza del nuovo generatore è maggiore di 35 kW è necessario, in ogni caso, il progetto di un tecnico abilitato, pertanto è indispensabile affidargli l’incarico PRIMA di effettuare l’acquisto. Sembra un concetto banale ma spesso, per semplice disinformazione, accade esattamente il contrario.
5. Nel caso di installazione di un nuovo generatore di calore alimentato a biomassa, l’intervento è incentivabile solo se viene sostituito un generatore esistente alimentato a biomassa. Ad esempio la sostituzione di una vecchia caldaia a gas con un termocamino o una stufa a legna NON è incentivabile con il Conto Termico 2.0.
6. Se l’edificio è sottoposto ad un intervento di “ristrutturazione rilevante”, come definito dalla Legge, l’incentivo Conto Termico 2.0 viene concesso solo per la quota rinnovabile eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi di legge previsti dall’art.11, comma 4 del D.Lgs. 28/2011. Un edificio è sottoposto a “ristrutturazione rilevante” quando ricade in una delle seguenti categorie: A) ha superficie utile superiore a 1000 metri quadrati ed è soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro; B) è soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
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