CoronaVirus – Regione Abruzzo: obbligo sanificazione degli impianti di climatizzazione

Con l’Ordinanza n. 42 del 20 Aprile 2020, il Presidente della giunta regionale ha dato disposizioni relative alla sanificazione degli impianti per la climatizzazione degli ambienti.

Obbligo di sanificare gli impianti di climatizzazione in locali pubblici per limitare il contagio da CoronaVirus

L’obbligo riguarda tutti gli impianti di ventilazione e di climatizzazione a servizio di edifici pubblici e privati aperti al pubblico, dei luoghi di lavoro ed in genere dei luoghi soggetti all’accesso di persone dall’esterno.

Le attività da effettuare obbligatoriamente sono le seguenti:

sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione

– effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire o far eseguire le opportune operazioni di sanificazione

eliminazione totale del ricircolo dell’aria, tra ambienti o zone diverse, ove possibile in relazione alla tipologia dell’impianto

ripetizione delle operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione

Per le suddette operazioni i manutentori qualificati devono:

– essere dotati di DPI al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie e bocchette

rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate

Per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le operazioni di sanificazione sono attuate entro 15 giorni dall’adozione dell’ordinanza, mentre, per quelli le cui attività lavorative sono sospese, dovranno essere effettuate prima della riapertura.

Scarica il documento cliccando sul link O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020

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