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SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE: CHIARIMENTI

La sanificazione degli impianti di climatizzazione in questi giorni rappresenta un tema di grande interesse per gli operatori del settore, che ci vedono un’imperdibile opportunità di business, per i datori di lavoro, che devono tutelare la salute dei propri dipendenti, e per tutte quelle persone che, in generale, devono ottemperare all’obbligo di sanificazione degli impianti imposto dalle ordinanze regionali. Il nostro precedente articolo, con le linee guida principali e gli aspetti critici da prendere in considerazione in merito a questo argomento (clicca su questo link per leggerlo), ha riscontrato molto interesse e, allo stesso tempo, ha sollevato un dubbio riguardo le modalità da adottare ed i requisiti che devono possedere le imprese alle quali affidare l’incarico. Con questo articolo l’intento è quello di fare chiarezza anche alla luce degli ultimi chiarimenti inseriti nell’ordinanza 52 del 30/04/2020 emanata dalla Regione Abruzzo.

Sanificazione impianti di climatizzazione: chiarimenti riguardo le attività obbligatorie ed i requisiti delle imprese

Cosa impone l’ordinanza n.42/2020?
Con l’Ordinanza n. 42 del 20 Aprile 2020, il Presidente della giunta regionale ha dato disposizioni relative alla sanificazione degli impianti per la climatizzazione degli ambienti. Nel documento viene imposto l’obbligo di effettuare la “sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione” per tutti gli impianti di ventilazione e climatizzazione a servizio di luoghi di lavoro e locali pubblici e privati ai quali accedono persone dall’esterno. Tuttavia l’uso del termine “sanificazione” ha portato a non pochi dubbi interpretativi.

Riferimenti legislativi riguardo la sanificazione
In materia di sanificazione il riferimento nazionale è il D.M. 274/97 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”. L’articolo 1 del D.M. riporta la seguente definizione: sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”. Il D.M. 274/97 definisce i requisiti che deve avere un’impresa abilitata ad effettuare la sanificazione di un ambiente nei termini di legge:
– requisiti di capacità economico-finanziaria
– un Responsabile Tecnico, che dovrà avere un rapporto d’immedesimazione con l’impresa ed essere in possesso di specifici requisiti tecnico-organizzativi (ad esempio un’esperienza lavorativa comprovata di almeno 3 anni nel settore della sanificazione, oppure un titolo di formazione professionale tecnica riconosciuto dallo Stato, oppure un diploma di istruzione secondaria superiore o diploma universitario o di laurea in materie tecniche attinenti l’attività di sanificazione, come chimica e biologia).
Pertanto, per poter “sanificare” e certificare il lavoro svolto, secondo i termini di legge, l’impresa deve obbligatoriamente possedere i requisiti indicati nel D.M. 274/97. Tuttavia è bene evidenziare che nel D.M. 274/97 non si riscontra alcun riferimento agli impianti.

Riferimenti legislativi riguardo gli interventi sugli impianti
Il testo di riferimento per quanto concerne gli impianti tecnologici è il D.M. 37/08 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Secondo il decreto, gli interventi che modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene devono essere necessariamente affidati ad imprese termoidrauliche abilitate ad operare in ambito impiantistico. Pertanto interventi di sanificazione delle parti interne dell’impianto che richiedono lo smontaggio e successivo rimontaggio di alcuni componenti richiedono, per legge, l’intervento di un installatore abilitato ai sensi del D.M. 37/08.

Chiarimenti riguardo l’uso del termine “sanificazione”
A seguito dei dubbi interpretativi nati dall’uso improprio del termine “sanificazione”, per scongiurare il rischio che venissero effettuati interventi sugli impianti da figure non abilitate con conseguente rischio per la salute delle persone, la CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e media Impresa) sezione “Installazione Impianti Abruzzo“, ha chiesto un chiarimento ufficiale alla Regione Abruzzo.
Il chiarimento ufficiale, è giunto con l’Ordinanza n. 52 del 30 Aprile 2020, nella quale si specifica quanto segue:
“a) per sanificazione s’intende esclusivamente l’attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell’impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese;
b) la sanificazione intesa come sopra, può inquadrarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell’impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le necessità di ripeterla ai fini dell’ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell’impianto, anche per tramite di professionisti o aziende;

c) laddove il condizionamento dell’aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l’eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell’impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa.
d) Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile dell’impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00;
e) Il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell’impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritta al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile.

Aspetti da tenere in considerazione
I chiarimenti riportati nell’ordinanza n. 52/2020 mettono in evidenza alcuni aspetti fondamentali da non sottovalutare:
1. Le attività di pulizia, lavaggio, disinfezione, sterilizzazione o sostituzione che devono essere eseguite, vanno stabilite sulla base di valutazioni attente, riguardo lo stato in cui si presenta l’impianto di climatizzazione. Ne consegue che, se ad esempio l’impianto si presenta sporco, non è sufficiente utilizzare l’ozono o nebulizzare il perossido di idrogeno, che svolgono esclusivamente funzione di disinfezione. Inoltre se non si conosce la conformazione e l’estensione dell’impianto risulta difficile fare le valutazioni richieste e prendere decisioni in merito.
2. Le aziende dotate di un piano di manutenzione programmata risultano avvantaggiate e possono gestire con più flessibilità gli obblighi imposti dall’ordinanza.
3. Il responsabile dell’impianto che decide di sanificare il proprio impianto, senza ricorrere a professionalità esterne, e successivamente di autocertificarne la sanificazione, ai sensi del DPR 445/00, si assume una notevole responsabilità in quanto anche l’igienizzazione profonda e la disinfezione completa di un semplice condizionatore domestico richiedono operazioni che non sono alla portata dell’utente finale. Inoltre è fondamentale non dimenticare che nel compiere tali operazioni è altissimo il rischio di contaminazione e, se non si prendono le opportune precauzioni, si rischia di immettere nuovamente in ambiente particelle contenenti virus e batteri.

Per quanto riguarda le UTA (unità di trattamento aria) e le canalizzazioni di distribuzione dell’aria, la Regione Abruzzo rimette ai responsabili degli impianti, supportati da imprese e tecnici qualificati, la valutazione in merito alla necessità di sanificazione degli impianti intesa ai sensi della Legge 82/1994 e decreti attuativi. Molti impianti, soprattutto negli edifici civili ed industriali di grandi dimensioni, è fondamentale fare un censimento del parco impiantistico per definire la strategia migliore da adottare. Se, a seguito di un’ispezione visiva e dell’esecuzione dei tamponi per rilevare la carica batterica, si decide che per tutelare la salute delle persone è necessario provvedere alla sanificazione dell’intero impianto, si dovrà richiedere l’intervento di ditte specializzate per ciascuna attività:
– l’impresa termoidraulica, abilitata ai sensi del D.M. 37/08, se necessario modificare o smontare temporaneamente parti di impianto
– l’impresa abilitata ai sensi del D.M. 274/97, in possesso del codice ATECO 81.22.02, per “sanificare” l’impianto aeraulico, certificando ai sensi di legge il lavoro svolto.
Qualora l’impresa fosse dotata di entrambe le abilitazioni, può procedere in piena autonomia per eseguire un lavoro a regola d’arte.

Grazie all’esperienza nella progettazione impiantistica, il nostro supporto tecnico può dare un importante valore aggiunto per alle aziende per:
– compiere le valutazioni sullo stato di conservazione degli impianti più complessi
– effettuare un rilievo del parco impiantistico e redigere un piano di manutenzione ordinaria programmata

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